Affitti brevi ed agevolazioni prima casa

  • 4 anni ago
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Affitti brevi ed agevolazioni fiscali sulla prima casa: facciamo chiarezza

Buongiorno property manager e bentornati sulla nostra pagina!

Oggi ci occuperemo di una questione molto importante per chiunque voglia affittare la sua proprietà, spesso oggetto di scarsa comprensione e fraintendimenti, al fine di chiarirne gli aspetti principali: stiamo parlando del mantenimento delle agevolazioni fiscali inerenti alla prima casa, quella in cui si ha residenza legale, per chi decida di affittarla.

Innanzitutto, bisogna distinguere tra le tipologie di agevolazione fiscale, ovvero tra quelle relative all’acquisto e quelle relative al possesso dell’immobile.

Per quanto riguarda le prime, va specificato che affittando la “prima casa” non si perdono i benefici applicati in sede di atto di acquisto, anche se il contratto d’affitto viene stipulato prima che decorrano cinque anni dall’acquisto dell’immobile in questione. Tali agevolazioni (n. 21, Tabella A, Parte II, Dpr 633/72, o articolo 1, Tariffa Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro ciascuna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro ciascuna), infatti, si attuano a patto che nell’atto di compravendita l’acquirente dichiari:

  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un’altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, fruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Inoltre, per godere delle agevolazioni sull’acquisto, l’immobile dovrà essere necessariamente ubicato nel Comune di residenza dell’acquirente, ossia nel Comune in cui l’acquirente già risiede oppure stabilirà la propria residenza nell’arco di 18 mesi.

In altre parole, si può affittare l’immobile acquistato con le agevolazioni oppure comprarlo già affittato, stanti queste condizioni di legge.

Diverso è il discorso relativo all’esenzione Imu per l’abitazione principale. Infatti, in tal caso, è necessario che il contribuente provi che l’immobile costituisca dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari. Condizione che, in sede di controllo, potrebbe venire a mancare affittando la casa in questione, anche se per brevi periodi.

In pratica, in questo caso, la residenza potrebbe non bastare.

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